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Mediazione
Mediazione

Cos’è la mediazione

La mediazione è un metodo alternativo di risoluzione dei conflitti (A.D.R. – Alternative Dispute Resolution) con il quale una persona terza ed imparziale, il mediatore, aiuta le parti a ristabilire la comunicazione e a trovare una strada negoziale verso la soluzione per loro più vantaggiosa. Il percorso prevede che il mediatore aiuti le parti a valutare attentamente i loro interessi, facendoli emergere, per poi intraprendere un percorso negoziale finalizzato al massimo soddisfacimento degli stessi. Al contrario, il percorso giudiziale, valutando i torti e le ragioni, ignora gli interessi delle parti sostituendosi a loro e decidendo per loro.
 
Il ricorso alla mediazione, qualora non porti ad una risoluzione della controversia, non pregiudica il ricorso alla giustizia ordinaria.
 
 
 

Come si Avvia

La procedura si avvia mediante la presentazione di un modulo contenente i dati della parte che propone la mediazione, i dati della parte invitata ed una breve esposizione dei fatti. Con l’invio del modulo si conferisce mandato all’A.S.A.C. affinché convochi l’altra parte e conduca il tentativo di mediazione secondo il regolamento.


Il mediatore procederà al primo incontro durante il quale illustrerà alle parti  le funzioni e le modalità di svolgimento della mediazione e, nel caso anche una sola delle parti non accetti di proseguire il tentativo di mediazione, lo stesso sarà comunque espletato, mentre, se le parti accettassero di proseguire la mediazione, il mediatore procede negli incontri comuni e separati.

La mediazione può essere richiesta dalle parti anche congiuntamente, ad esemplificazione in caso di mediazione sia espressamente prevista in Statuto Societario o in clausola contrattuale.

Facsimile clausola di mediazione

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente atto/statuto/contratto saranno sottoposte al tentativo di mediazione presso l’Organismo di Mediazione “A.S.A.C. – Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione” di Milano.

Il conflitto

Può essere definito come la presenza di forze e motivazioni contrapposte , nei confronti di un determinato problema, che sono mosse da divergenze di interessi e a volte dalla percezione di interessi divergenti. Il conflitto è naturalmente presente nella nostra vita quotidiana e, come tale, è da considerarsi un fenomeno fisiologico. La sua natura non è né positiva né negativa; semmai è valutabile come positiva o negativa la sua gestione.
Una corretta gestione del conflitto può trasformare questo momento di ansie e preoccupazioni in un’occasione di crescita.
Le percezioni soggettive, unite alla componente emotiva, modulano il comportamento e determinano azioni in grado di condizionare l’andamento e l’intensità del conflitto e inevitabilmente la sua gestione. Confrontarsi all’interno del conflitto porta ad una evoluzione sia del conflitto stesso attraverso il suo superamento, sia delle parti in causa che vincono il rigido schema mentale della ragione e del torto e, per estensione, di tutta la società che progredisce. Il ricorso alla mediazione, qualora non porti ad una risoluzione della controversia, non pregiudica il ricorso alla giustizia ordinaria.

Il mediatore

Il mediatore è una figura professionale sempre più presente nel nostro ordinamento giuridico che diventa necessaria, anzi a volte obbligatoria, per risolvere le controversie. Ogni mediatore deve essere iscritto presso un Organismo di Mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco di tutti gli organismi è pubblicato sul sito del Ministero.
 
Il mediatore è terzo, imparziale e senza poteri decisionali e aiuta le parti a ristabilire la comunicazione, ad individuare i reali interessi e fornisce gli strumenti necessari per trovare l’accordo.
È competente nella materia dibattuta, formato e aggiornato riguardo le tecniche di comunicazione e di risoluzione delle controversie.
 
In una mediazione possono essere nominati anche più mediatori che, per le loro diverse competenze, possono essere utili alle parti per comprendere meglio gli ostacoli alla loro mediazione.  Il mediatore è tenuto ad un aggiornamento obbligatorio biennale continuo e certificato, teorico e pratico, sulle materie inerenti la mediazione civile e commerciale.
Le principali caratteristiche del mediatore sono:
  1. indipendenza – il mediatore non ha legami professionali o personali con le parti;
  2. imparzialità – il mediatore non favorisce nessuna delle parti;
  3. neutralità – il mediatore non ha alcun interesse rispetto alla vicenda;
  4. competenza – il mediatore è un professionista formato e aggiornato secondo elevati standard;
  5. riservatezza – il mediatore è tenuto al segretto professionale e non può essere chiamato quale testimone dei fatti.
 
Se le parti accettano si procede con gli incontri congiunti e separati. Invece, se anche solo una delle due parti non accetta di proseguire, il tentativo di mediazione viene considerato chiuso. In questo caso ambo le parti sosterranno solo il costo delle spese di segreteria.
L’avvio della mediazione può essere richiesta dalle parti anche congiuntamente e, se d’accordo, possono anche scegliere direttamente il mediatore.

Costi e tempi

Al mediatore, per ciascuna procedura di mediazione, verrà corrisposto da ciascuna delle parti coinvolte un compenso commisurato al valore della pratica, secondo la tabella di cui all’art. 16 del Regolamento.

Mediamente una mediazione arriva a conclusione in un tempo compreso tra 15 giorni e 2 mesi.

L’incontro di mediazione

Il mediatore, ottenuto il consenso delle parti a condurre il tentativo, concorda giorno, luogo e ora del primo incontro comune.

La procedura viene condotta senza formalità o schemi prefissati, per meglio adattarla alle esigenze delle persone e del caso. Il mediatore ascolta le parti, anche separatamente, assicurando i tempi necessari ad un sommario ma completo svolgimento di ogni attività.

Spesso la mediazione si esaurisce dopo pochi incontri e mediamente in un tempo compreso tra i 15 e i 60 giorni.

La conclusione

In caso di raggiungimento di accordo tra le parti viene redatto un verbale di mediazione che, per il principio di riservatezza, non indica quanto accaduto durante la procedura.
I termini dell’accordo vengono invece recepiti in un separato accordo-contratto stipulato dalle parti e, allegato al verbale di mediazione, diventando un unico e ufficiale documento che, se sottoscritto dagli avvocati, diventa immediatamente esecutivo.